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L'abc del decreto anti-crisi

di Nicoletta Cottone

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10 ottobre 2008

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Ampliate le ipotesi di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria di banche, attualmente disposte in presenza di gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni normative o statutarie, o se siano previste gravi perdite patrimoniali. Si aggiunte l'ipotesi di ricorso alla procedura in una situazione di grave crisi, anche di liquidità, della banca, di rilevanza sistemica, che possa dunque recare pregiudizio alla stabilità complessiva del sistema finanziario. C'è una connotazione di maggiore flessibilità rispetto alle fattispecie già esistenti, riferendosi a una situazione di "grave crisi" e prescindendo dalla necessità di perdite, essendo sufficiente una crisi di liquidità; l'ampliamento è giustificato dal requisito aggiuntivo del possibile impatto sistemico della crisi. Il ministero dell'Economia è autorizzato a effettuare le operazioni sul capitale previste dall'articolo 1 del decreto legge sulla ricapitalizzazione, anche in favore di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria. In questo caso l'aumento di capitale della banca è deliberato dai commissari straordinari previa autorizzazione della Banca d'Italia. Questa ipotesi di ricapitalizzazione, previa sottoposizione ad amministrazione straordinaria, comporta che i poteri decisori sono sottratti agli organi decisionali della banca, assemblea compresa: i commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza deliberano, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'operazione di aumento di capitale che sarà sottoscritto o garantito dal ministero.

Ricapitalizzazione delle banche (articolo 1). Il ministero dell'Economia è autorizzato a sostenere finanziariamente la ricapitalizzazione di banche italiane, nelle forme della sottoscrizione o della garanzia di aumenti di capitale. L'aumento di capitale è deliberato dalla banca. Le azioni sottoscritte dal ministero di via XX Settembre godono di un regime di favore, essendo privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. L'intervento del ministero è legato a una eventuale situazione di inadeguatezza patrimoniale della banca, che non è possibile risolvere ricorrendo al mercato e di un adeguato programma di stabilizzazione e rafforzamento della durata minima di 36 mesi. Una volta effettuato l'intervento, eventuali variazioni sostanziali al programma sono preventivamente approvate dal ministero, sentita la Banca d'Italia. La valutazione delle condizioni per l'intervento del ministero è effettuata dalla Banca d'Italia, che accerta l'inadeguatezza patrimoniale della banca ricapitalizzata e verifica l'adeguatezza del programma di stabilizzazione e rafforzamento. Bankitalia valuta anche che le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento siano coerenti con il programma. Il decreto-legge deroga inoltre, con riguardo alle azioni acquisite dal ministero, ai limiti partecipativi previsti per le banche cooperative. Per consentire che l'intervento pubblico nel capitale di banche cooperative possa garantire l'esercizio di poteri commisurati alla partecipazione acquisita, sono derogate anche le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto, in particolare la regola per cui ogni socio ha un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute. Escluso l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto in caso di superamento della soglia partecipativa del 30 per cento.

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